Art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente)
Il coniuge dell’assente, oltre cio’ che gli spetta per effetto
del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo’
ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da
determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entita’ del
patrimonio dell’assente
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